Con il modello Redditi PF 2026 viene finalmente introdotto un meccanismo dichiarativo che consente di evidenziare nel quadro LM l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro prevista per i lavoratori sportivi dilettanti. Attenzione: resta però necessario valutare con attenzione e distinguere il trattamento fiscale da quello previdenziale.
Regime forfetario e lavoro sportivo: le criticità operative fino ad oggi
Nel settore dello sport dilettantistico, l’applicazione del regime forfetario ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA ha generato negli ultimi anni diversi dubbi interpretativi e pratici. Il nodo principale riguardava l’assenza, nel quadro LM del modello Redditi PF 2026, di un campo dedicato alla gestione della quota di compensi esente fino a 15.000 euro prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
Il risultato? La totale incertezza tra professionisti e contribuenti, spesso costretti a soluzioni operative non uniformi.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta gestione del lavoro sportivo autonomo
Un primo punto fermo è arrivato con la consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate ha confermato:
- la compatibilità tra attività di lavoro autonomo sportivo e regime forfetario;
- il coefficiente di redditività deve essere applicato solo ai compensi che eccedono la soglia di 15.000 euro
La soglia esente rileva sul piano della tassazione, ma non elimina quei compensi dal conteggio utile per verificare i limiti di accesso e permanenza nel regime forfetario: in pratica, anche gli importi compresi entro i 15.000 euro devono essere considerati ai fini delle soglie di 85.000 e 100.000 euro.
La novità del modello Redditi PF 2026: il quadro LM viene aggiornato
La vera novità arriva con il modello Redditi PF 2026. Nel quadro LM è stato introdotto il codice “2” da indicare nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27. Questa modifica consente di rappresentare correttamente in dichiarazione i compensi relativi all’attività sportiva dilettantistica, facendo concorrere alla base imponibile forfetaria soltanto la parte che supera i 15.000 euro.
Tale intervento risolve una criticità pratica molto sentita da contribuenti e professionisti. In precedenza, infatti, si ipotizzava spesso di indicare i compensi già al netto dell’esenzione, operando di fatto in via extracontabile. Una soluzione poco lineare, soprattutto nei casi in cui il contribuente percepisse nello stesso anno più compensi sportivi o avesse rapporti di natura diversa, come collaborazioni coordinate e continuative da indicare in altri quadri dichiarativi.
Imponibile fiscale e imponibile previdenziale: due binari diversi
Il punto più delicato resta però quello del rapporto tra imponibile fiscale e imponibile previdenziale. Anche se nel quadro LM il reddito forfetario viene determinato tenendo conto dell’esenzione fiscale fino a 15.000 euro, questo dato non può essere automaticamente utilizzato per il calcolo dei contributi previdenziali nel quadro RR. Nel lavoro sportivo dilettantistico, infatti, la base imponibile contributiva è costruita sui compensi percepiti e non sul reddito fiscalmente determinato.
Sul fronte previdenziale continuano ad applicarsi regole specifiche: l’obbligo contributivo sorge sulla parte di compensi che eccede i primi 5.000 euro annui e, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione Separata INPS è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. Ne consegue che l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro non incide sulla base imponibile previdenziale.
Conclusioni operative per i lavoratori sportivi in regime forfettario
L’aggiornamento del quadro LM rappresenta un passo avanti importante per la corretta gestione fiscale dei lavoratori autonomi sportivi in regime forfetario. La nuova struttura consente finalmente di dare evidenza in dichiarazione alla quota esente fino a 15.000 euro. Resta però essenziale, in sede di compilazione, distinguere con precisione il piano fiscale da quello previdenziale, per evitare errori nel calcolo dei contributi e nella determinazione degli importi dovuti.
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