Attività di revisione
Accanto all’attività istituzionale di revisione legale dei conti rivolta alle società obbligate per legge, lo Studio svolge incarichi di organo di controllo negli Enti del Terzo Settore e offre servizi di controllo di gestione, financial reporting e analisi dei costi.
L’attività di revisore legale dei conti può essere svolta soltanto da soggetti specializzati ed iscritti al Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
All’interno dello Studio, il dott. Walter Fracchia ricopre tale ruolo dal 1999.
Revisione legale dei conti
Le principali realtà societarie soggette all’obbligo di revisione sono:
- le società per azioni (S.p.A.) e società in accomandita per azioni (S.a.p.A.);
- le società a responsabilità limitata (S.r.l.) che:
– superano i limiti previsti dall’art. 2477 c.c.;
– redigono il bilancio consolidato;
– controllano altre società soggette alla revisione.
La revisione legale dei conti è strumento fondamentale per assicurare che il bilancio sia redatto in conformità alla normativa vigente e ai principi contabili applicabili, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Va vista non come attività investigativa, normativamente obbligatoria, piuttosto come un’opportunità per l’azienda che può trarre vantaggi su più fronti, ovvero in termini di:
- maggiore credibilità verso banche, investitori e stakeholder;
- controllo continuo sulla correttezza delle informazioni economico-finanziarie;
- prevenzione di irregolarità e rischi gestionali;
- rafforzamento della governance aziendale e della trasparenza interna.
Tratti essenziali della revisione
Seguendo quanto disposto dai principi di revisione internazionali – ISA Italia – la prima fase della revisione si configura come un’attenta valutazione della posizione del revisore nei confronti della società, in termini di assenza di conflitto di interessi e di indipendenza. Attraverso la pianificazione si sviluppa una strategia di revisione complessiva e un piano di lavoro dettagliato.
Vengono dunque raccolte informazioni sull’azienda, analizzando il relativo business, il settore di appartenenza, l’assetto proprietario e di controllo interno, nonché il complesso normativo di riferimento. Il revisore conduce le verifiche periodiche con scetticismo professionale, al fine di rilevare e valutare eventuali rischi di errori significativi nell’espressione dei dati di bilancio.
Le verifiche non si limitano ai controlli contabili ma investono l’intera struttura gestionale anche attraverso interviste e quesiti ai membri del board, ai diversi stakeholder dell’azienda ed anche a soggetti esterni quali consulenti, clienti e fornitori.
Il revisore documenta in modo dettagliato l’attività svolta mediante le carte di lavoro, dalle quali si evincono gli elementi probativi che hanno portato alla formulazione del giudizio finale sul bilancio di esercizio.
Gli organi di controllo negli Enti del Terzo Settore: obblighi, funzioni e responsabilità
La riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017, “Codice del Terzo Settore”) ha introdotto un sistema organico di regole volto a garantire la trasparenza e la corretta gestione degli enti che operano in ambito sociale, culturale e solidaristico. Tra gli strumenti di garanzia, un ruolo centrale è attribuito agli organi di controllo, la cui presenza può essere obbligatoria o facoltativa, a seconda delle dimensioni e della struttura dell’ente.
In particolar modo gli Enti del Terzo Settore (ETS) devono nominare un organo di controllo quando superano per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 150.000;
- ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: € 300.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.
L’obbligo si applica anche agli enti che destinano un determinato patrimonio per singolo affare.
Negli altri casi, l’organo di controllo può essere istituito facoltativamente dallo statuto, come strumento di buona governance e garanzia per soci, donatori e terzi. Esso – costituito liberamente in forma monocratica o collegiale – vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Per salvaguardare la rilevanza sociale che coprono gli Enti del Terzo Settore, l’organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché sulla corretta redazione del bilancio sociale.
Controllo di gestione e reporting finanziario
La revisione dei conti rappresenta in molti casi, non soltanto un adempimento tecnico o un obbligo di legge, ma una vera e propria opportunità strategica per l’impresa.
Anche quando non formalmente imposta dalla normativa, questa attività si rivela uno strumento prezioso per migliorare l’organizzazione aziendale, aumentare la trasparenza e consolidare la fiducia di soci, partner, istituti di credito e investitori.
Un sistema di revisione ben strutturato consente di individuare tempestivamente anomalie o inefficienze; dunque non una semplice verifica numerica, ma un processo di analisi e di accompagnamento alla crescita, in grado di generare valore e orientare le scelte strategiche dell’impresa.
Parallelamente, il controllo di gestione rappresenta il naturale completamento della revisione: attraverso strumenti di analisi economico-finanziaria, budget e previsioni, è possibile valutare le performance aziendali e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’attività si concretizza nell’elaborazione di indicatori di performance (KPI), nella misurazione dei risultati e nella predisposizione di report periodici chiari e tempestivi, che consentono al management di prendere decisioni informate e consapevoli.
Il reporting finanziario è la sintesi di questo processo: un documento dinamico, che non si limita a descrivere la situazione economica e patrimoniale, ma diventa strumento di dialogo tra la direzione e i soggetti esterni.
Un reporting efficace permette di comprendere l’andamento dell’impresa nel tempo, di confrontare obiettivi e risultati e di adottare per tempo le misure correttive necessarie per mantenere equilibrio e sostenibilità.
La revisione contabile e il controllo di gestione pertanto non sono mai attività isolate: costituiscono parte integrante di un percorso di assistenza e consulenza continua, finalizzato a migliorare la governance aziendale, ottimizzare i processi decisionali e rafforzare la credibilità dell’impresa sul mercato.
Attraverso un monitoraggio costante dei costi, l’analisi dei KPI e la predisposizione di report periodici, aiutiamo gli imprenditori a leggere correttamente i numeri della propria azienda, trasformandoli in informazioni utili per orientare le scelte strategiche e guidare la crescita nel lungo periodo.
Studio Commercialista
Dott. Walter Fracchia - Milano
FAQ - domande e risposte su: Attività di revisione
Chi è soggetto all’obbligo di revisione legale dei conti?
L’obbligo di revisione legale dei conti riguarda principalmente le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) e le società a responsabilità limitata (S.r.l.) che superano per due esercizi consecutivi determinati limiti dimensionali (attivo, ricavi, dipendenti).
L’obbligo si applica anche alle società che redigono il bilancio consolidato o che sono controllanti soggetti sottoposti a revisione legale. In questi casi, la nomina del revisore legale o della società di revisione è obbligatoria per legge.
Cosa comporta per un’azienda non rispettare l’obbligo di revisione legale?
L’omissione o il mancato rispetto dell’obbligo di revisione legale comporta oltre ad un grave danno d’immagine, sanzioni amministrative e può determinare responsabilità per gli amministratori. Qualora non venisse nominato un revisore, lo stesso sarà assegnato dal Tribunale.
Un bilancio non revisionato può compromettere la credibilità dell’impresa verso istituti bancari e partner commerciali, ostacolando l’accesso al credito e i rapporti con gli stakeholder.
Inoltre, in caso di irregolarità contabili, l’assenza di un revisore legale può aggravare le conseguenze civilistiche e penali.
Quali sono gli obblighi formativi e professionali dei revisori legali?
I revisori legali iscritti nel Registro del MEF devono rispettare un obbligo di formazione continua, accumulando crediti formativi professionali ogni anno.
Questa formazione copre aggiornamenti su principi contabili, diritto societario, normativa tributaria e controllo interno.
Il costante aggiornamento garantisce competenze tecniche elevate e il rispetto degli standard di qualità richiesti dal D.Lgs. 39/2010 e dai principi ISA Italia.
Qual è la funzione del revisore legale dei conti negli ETS?
Il revisore legale dei conti in un Ente del Terzo Settore ha il compito di verificare la correttezza formale e sostanziale del bilancio o rendiconto, valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e redigere una relazione che attesti se il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Quando un Ente del Terzo Settore deve nominare un organo di controllo o un revisore legale dei conti?
Secondo il D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), le associazioni e le fondazioni devono nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale) quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 € (precedentemente minore)
- ricavi, rendite, proventi, entrate: 300.000 €
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità
Analogamente, la nomina del revisore legale dei conti (o di una società di revisione) scatta quando sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: - totale attivo: 1.500.000 €
- ricavi/entrate: 3.000.000 €
- dipendenti medi: 20 unità