TFR e previdenza complementare: cosa cambia dal 1° luglio 2026

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La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) introduce importanti novità in materia di destinazione del TFR e previdenza complementare, con effetti diretti sulle procedure di assunzione e sui costi aziendali. Le principali modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2026.

Destinazione del TFR: da 6 mesi a 60 giorni per i nuovi assunti dal 1° luglio 2026

Fino al 30 giugno 2026, il lavoratore neoassunto aveva 6 mesi di tempo per scegliere se destinare il TFR maturando alla previdenza complementare oppure mantenerlo in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS). In assenza di scelta entro tale termine, operava il meccanismo di silenzio-assenso con conferimento automatico al Fondo Tesoreria (per società con una media di addetti superiore a 60) o accantonarlo in azienda.

Dal 1° luglio 2026, per i nuovi assunti del settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici), questo termine si riduce a 60 giorni dalla data di assunzione. Il lavoratore conserva la facoltà di scegliere esplicitamente, ma se non si esprime entro la scadenza scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare collettiva prevista dagli accordi applicabili.

Il termine semestrale resta invece applicabile per i lavoratori già assunti prima del 1° luglio 2026 che non abbiano ancora espresso la propria scelta.

Adesione automatica al fondo pensione: contribuzione e decorrenza

Il silenzio del lavoratore determina l’iscrizione al fondo pensione collettivo di riferimento con contribuzione piena, comprensiva di:

  • l’intero TFR maturando;
  • la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista dagli accordi collettivi applicabili;
  • la contribuzione a carico del datore di lavoro.

La decorrenza è fissata alla data di assunzione; in caso di adesione automatica dopo 60 giorni di silenzio, il datore dovrà ricostruire e versare al fondo tutti gli importi maturati dall’inizio del rapporto. Unica eccezione: l’obbligo di contribuzione non opera se la retribuzione annua lorda del lavoratore è inferiore all’importo dell’assegno sociale INPS.

In assenza di un fondo contrattuale individuato dalla contrattazione collettiva applicata, il TFR viene destinato al Fondo Cometa (fondo pensione nazionale per i metalmeccanici), che dal 1° ottobre 2020 ha assunto la funzione di fondo residuale dopo la soppressione di FondInps.

Prima assunzione, contratti a termine e lavoratori esclusi: a chi si applica la nuova disciplina

Il Ministero del Lavoro ha chiarito, con apposite FAQ pubblicate il 17 giugno 2026, alcune distinzioni rilevanti:

  • per “prima assunzione” si intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026 da parte di chi non è già titolare di una posizione di previdenza complementare: in questo caso scatta automaticamente l’adesione in assenza di scelta entro 60 giorni;
  • per i lavoratori non di prima assunzione che dichiarano di aderire già a un fondo pensione alimentato (anche parzialmente) dal TFR, scatta anch’essa l’adesione automatica, salvo scelta esplicita;
  • per i lavoratori non di prima assunzione che dichiarano di non aderire ad alcun fondo pensione, l’adesione automatica non scatta e il TFR resta in azienda o nel Fondo di Tesoreria INPS, fermo restando il diritto del lavoratore di scegliere diversamente in futuro;
  • l’adesione automatica può operare anche nei contratti a tempo determinato, ma solo se la durata è tale da consentire il decorso dei 60 giorni senza che il lavoratore abbia espresso una scelta;
  • restano esclusi il pubblico impiego, i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione di un decreto attuativo, i lavoratori intermittenti.

Adempimenti aziendali per la previdenza complementare dei neoassunti

Sul piano operativo, la riforma richiede un intervento immediato sulle procedure aziendali. In particolare:

Informativa all’assunzione. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, al momento dell’assunzione, un’informativa che illustri: gli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, il meccanismo di adesione automatica, il fondo di destinazione in caso di silenzio, le opzioni disponibili e il termine di 60 giorni. Di questa consegna occorre conservare prova documentale.

Modulo TFR2. Unitamente all’informativa, il datore dovrà consegnare il modulo per la destinazione del TFR (il modello TFR2, in corso di aggiornamento con decreto interministeriale), trattenerne copia controfirmata e rilevare la scelta espressa — o l’assenza di scelta — del lavoratore.

Dichiarazione sulle scelte pregresse. Per i lavoratori non di prima assunzione, il datore deve acquisire una dichiarazione relativa alle eventuali adesioni previdenziali già in essere.

Monitoraggio della scadenza. I 60 giorni decorrono dalla data di assunzione: è necessario predisporre un sistema di alert che consenta di rilevare tempestivamente le posizioni in silenzio e attivare i versamenti al fondo pensione dal mese successivo alla scadenza.

Gestione dei versamenti retroattivi. In caso di adesione automatica, i versamenti al fondo devono coprire l’intero periodo dalla data di assunzione. Il fondo pensione di destinazione provvederà poi a comunicare al lavoratore l’avvenuta iscrizione e le linee di investimento disponibili.

Fondo di Tesoreria INPS: nuove soglie dimensionali dal 2026

La stessa legge di bilancio ha modificato anche i criteri di accesso al Fondo di Tesoreria INPS (che raccoglie il TFR dei lavoratori che non aderiscono alla previdenza complementare nelle aziende sopra una certa soglia dimensionale), introducendo una soglia “dinamica” al posto di quella fissa di 50 dipendenti:

  • 2026–2027: obbligo per aziende con almeno 60 dipendenti (media annua);
  • 2028–2031: soglia ridotta a 50 dipendenti;
  • dal 2032: soglia ulteriormente ridotta a 40 dipendenti.

Il calcolo si basa sulla media annua dei lavoratori dell’anno precedente. Per il 2026, si considera la media occupazionale del 2025.

Portabilità del contributo datoriale: le nuove regole dal 31 ottobre 2026

La legge di bilancio 2026 aveva previsto anche una modifica alla disciplina sulla portabilità del contributo datoriale: il lavoratore che trasferisce la propria posizione da un fondo negoziale a un altro fondo (anche aperto o PIP, senza necessità di accordo con l’azienda) avrebbe avuto diritto a portare con sé anche il contributo del datore. Questa specifica novità è stata però rinviata al 31 ottobre 2026 dal D.L. n. 19/2026.

È quindi importante distinguere le due decorrenze: dal 1° luglio si applicano le nuove regole sull’adesione automatica; dal 31 ottobre entrerà in vigore la disciplina sulla portabilità del contributo datoriale.

Cosa fare entro il 1° luglio 2026: la checklist per le aziende

La riforma rappresenta un cambiamento strutturale nella gestione del TFR dei neoassunti: non si tratta più di un adempimento da gestire entro sei mesi, ma di un processo da avviare contestualmente all’assunzione, con ricadute economiche dirette in caso di mancata attenzione alla scadenza dei 60 giorni.

Le aziende che si troveranno ad assumere dal 1° luglio 2026 dovranno aggiornare la documentazione di assunzione, mappare i fondi pensione collegati ai CCNL applicati e allinearsi con il consulente del lavoro e il provider paghe.

Lo Studio è a disposizione per supportarvi nell’adeguamento alle nuove disposizioni e nella gestione operativa degli adempimenti connessi.

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