Il lavoro sportivo nelle ASD e SSD è disciplinato dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), operativa dal 1° luglio 2023. Le regole principali sono tre: esenzione fiscale dei compensi fino a 15.000 euro annui, contributi INPS solo oltre i 5.000 euro e gestione dei rapporti di collaborazione tramite il RASD, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il tema è tornato d’attualità con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, che ha chiarito alcuni nodi su compensi sportivi, rimborsi ai volontari e lavoro subordinato.
Il presente contributo illustra la disciplina vigente, le soglie di esenzione e decontribuzione e gli obblighi che gravano su enti sportivi e lavoratori.
Riforma del lavoro sportivo: il D.Lgs. 36/2021 e i decreti correttivi
La disciplina è contenuta negli articoli da 25 a 38 del D.Lgs. 36/2021; il testo è stato poi modificato da diversi interventi successivi, tra cui:
- il D.Lgs. 163/2022 e il D.Lgs. 120/2023 (cosiddetto correttivo bis), che hanno innalzato a 24 ore settimanali la soglia per la co.co.co. sportiva e semplificato gli adempimenti tramite il Registro;
- il DL 71/2024, che ha riscritto la disciplina dei rimborsi ai volontari sportivi;
- il DL 96/2025, che ha portato a 8 anni la durata massima del contratto di lavoro sportivo subordinato a tempo determinato.
La riforma ha determinato un mutamento sostanziale: prima i compensi sportivi dilettantistici erano considerati “redditi diversi” (art. 67 TUIR), spesso erogati senza un vero inquadramento contrattuale. Oggi il collaboratore pagato è un lavoratore a tutti gli effetti, con un contratto, una posizione previdenziale e tutele specifiche.
Il lavoratore sportivo secondo l’art. 25 del D.Lgs. 36/2021
In via preliminare rispetto alla scelta del contratto, occorre verificare se il soggetto rientra nella definizione di lavoratore sportivo dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2021. Sono lavoratori sportivi, se pagati con un corrispettivo:
- atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara;
- ogni tesserato che svolge mansioni necessarie all’attività sportiva incluse nell’elenco ufficiale delle mansioni approvato con decreto dell’Autorità di Governo per lo sport e tenuto dal Dipartimento per lo Sport. L’elenco viene aggiornato periodicamente, quindi va sempre consultato nella versione vigente.
Non sono invece lavoratori sportivi:
- coloro i quali svolgono mansioni amministrativo-gestionali (segreteria, contabilità, gestione amministrativa), che però possono essere inquadrati con una co.co.co. dedicata (art. 37);
- i professionisti iscritti a un albo con abilitazione rilasciata fuori dall’ordinamento sportivo, come medici e fisioterapisti, anche se tesserati;
- i volontari, che prestano la loro attività in modo gratuito (trattati nel prosieguo).
L’elemento qualificante è l’onerosità: in presenza di un corrispettivo si configura un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’ente.
Contratti di lavoro sportivo nel dilettantismo: co.co.co., subordinato e partita IVA
Il lavoro sportivo può essere subordinato o autonomo. Nel dilettantismo la forma più diffusa è la co.co.co. sportiva, perché la legge la presume quando ricorrono due condizioni verso lo stesso committente (art. 28):
- la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive;
- le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, nel rispetto dei regolamenti di Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.
Le forme contrattuali utilizzabili da ASD e SSD sono le seguenti:
- co.co.co. sportiva: la soluzione tipica per istruttori e allenatori, gestita in gran parte tramite il RASD;
- lavoro subordinato: quando la prestazione supera le 24 ore o presenta i tratti tipici della subordinazione (orari imposti, eterodirezione); il contratto a termine può durare fino a 8 anni;
- lavoro autonomo con partita IVA: per chi esercita l’attività in modo abituale e professionale, anche in regime forfetario;
- lavoro autonomo occasionale: ammesso solo quando mancano davvero continuità e coordinamento;
- co.co.co. amministrativo-gestionale: per chi si occupa di segreteria e amministrazione, con regole proprie.
La scelta va fatta caso per caso, guardando a come il lavoro si svolge in concreto. Un contratto non aderente all’effettivo svolgimento del rapporto costituisce il primo profilo di contestazione in sede ispettiva.
Per le differenze tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale si rinvia all’approfondimento Lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale: vantaggi e limiti dei due istituti.
Compensi sportivi: esenzione fiscale di 15.000 euro e franchigia contributiva di 5.000 euro
Le due soglie vengono spesso confuse, ma operano in modo autonomo: si calcolano separatamente e riguardano prelievi di natura diversa.
Esenzione IRPEF fino a 15.000 euro: come funziona
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono reddito fino a 15.000 euro annui (art. 36, comma 6). Oltre questa cifra, solo la parte eccedente è tassata secondo le regole ordinarie del contratto: reddito assimilato per la co.co.co., lavoro dipendente per il subordinato, lavoro autonomo per la partita IVA.
La circolare 7/E/2026 ha chiarito che la soglia vale per tutte le forme contrattuali, compreso il lavoro subordinato e la co.co.co. amministrativo-gestionale. La soglia è riferita alla persona: si sommano i compensi ricevuti da tutti gli enti sportivi nell’anno.
Contributi INPS dei lavoratori sportivi: franchigia di 5.000 euro e aliquote 2026
Per co.co.co. sportive, co.co.co. amministrativo-gestionali e lavoratori autonomi, i contributi alla Gestione Separata INPS sono dovuti solo sulla parte di compensi che supera 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, i contributi si calcolano sul 50% dell’imponibile.
Le aliquote 2026 per i collaboratori sportivi, confermate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono:
- 25% + 2,03% (in totale 27,03%) per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria;
- 24% per pensionati e per chi è già assicurato presso un’altra forma obbligatoria.
Nella co.co.co. il contributo è ripartito per due terzi a carico dell’ente e un terzo a carico del collaboratore, e lo versa sempre l’ente. Il lavoratore subordinato sportivo, invece, non beneficia della franchigia dei 5.000 euro né della riduzione al 50%.
Esempi di calcolo: compensi sportivi di 12.000 e 20.000 euro
Un istruttore con co.co.co., senza altra copertura previdenziale, riceve 12.000 euro nell’anno:
- IRPEF: nulla, perché è sotto i 15.000 euro;
- INPS: (12.000 − 5.000) × 50% × 27,03% = 946,05 euro, di cui 630,70 a carico dell’ASD e 315,35 trattenuti al collaboratore.
Se lo stesso istruttore riceve 20.000 euro:
- IRPEF: si tassano solo i 5.000 euro eccedenti la soglia, al netto della quota di contributi a suo carico, che è deducibile;
- INPS: (20.000 − 5.000) × 50% × 27,03% = 2.027,25 euro, di cui 1.351,50 a carico dell’ASD e 675,75 del collaboratore.
Per chi lavora con partita IVA in regime forfetario valgono le stesse soglie, con alcune particolarità in dichiarazione approfondite nell’articolo Sportivi dilettanti forfetari: esenzione fiscale fino a 15.000 euro nel Modello Redditi PF 2026.
Obblighi di ASD e SSD verso i lavoratori sportivi
L’ente sportivo che si avvale di lavoratori sportivi assume il ruolo di committente o datore di lavoro, con gli obblighi che ne derivano. I principali sono:
- Contratto scritto: ogni rapporto va formalizzato con un contratto coerente con le modalità reali di svolgimento (ore, compiti, compenso).
- Comunicazione di instaurazione del rapporto: per le co.co.co. sportive si effettua tramite il RASD entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio, a prescindere dall’importo del compenso. Sostituisce la comunicazione Unilav ordinaria.
- Registrazione dei compensi e UNIEMENS: i compensi pagati vanno registrati nel RASD, che genera il flusso UNIEMENS da trasmettere all’INPS.
- Versamento dei contributi: superati i 5.000 euro, l’ente versa con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento sia la propria quota sia quella trattenuta al collaboratore.
- Libro Unico del Lavoro: per le co.co.co. sportive con compenso annuo fino a 15.000 euro non serve il cedolino paga e il LUL si assolve nel RASD entro il 30 gennaio dell’anno successivo. Oltre i 15.000 euro si procede con l’elaborazione paga ordinaria.
- Ritenute fiscali: l’ente agisce da sostituto d’imposta sulla parte di compensi che eccede i 15.000 euro.
- Certificazione Unica: va rilasciata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo, anche per compensi interamente esenti.
- INAIL: i co.co.co. sportivi non vanno assicurati all’INAIL, perché coperti dall’assicurazione obbligatoria dei tesserati. L’obbligo resta invece per i lavoratori subordinati e per i co.co.co. amministrativo-gestionali.
- Dipendenti pubblici: se il lavoratore è un dipendente della pubblica amministrazione serve una comunicazione preventiva all’amministrazione (fino a 5.000 euro annui) o la sua autorizzazione (oltre 5.000 euro). Entro il 30 gennaio vanno comunicati i compensi erogati nell’anno precedente.
Si ricorda, infine, l’agevolazione in materia di IRAP: i compensi di lavoro sportivo sono esclusi dalla base imponibile fino a 85.000 euro per ciascun rapporto.
Obblighi del lavoratore sportivo: autocertificazione e dichiarazione dei redditi
Anche il lavoratore è destinatario di specifici obblighi, in particolare in caso di collaborazione con più enti. Le soglie dei 5.000 e dei 15.000 euro sono infatti personali e annuali, e il singolo ente non è in grado di conoscere i compensi percepiti presso altri committenti.
Per questo il lavoratore deve:
- rilasciare un’autocertificazione a ciascun ente al momento del pagamento, indicando i compensi sportivi già percepiti nell’anno (art. 36, comma 6-bis), e aggiornarla se la situazione cambia;
- comunicare il superamento delle soglie, così che l’ente applichi correttamente contributi e ritenute;
- dichiarare i redditi quando necessario: con più committenti o con compensi oltre i 15.000 euro può essere dovuta la dichiarazione dei redditi, con il calcolo di eventuali conguagli;
- se ha la partita IVA, gestire in proprio fatturazione, dichiarazione e versamento dei contributi alla Gestione Separata (quadro RR), dove la base contributiva resta distinta da quella fiscale;
- se è un dipendente pubblico, informare l’ente sportivo e la propria amministrazione prima di iniziare l’attività.
Un’autocertificazione omessa o non veritiera espone il lavoratore a recuperi di imposte e contributi, con sanzioni e interessi.
RASD: comunicazioni obbligatorie per il lavoro sportivo
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito dal D.Lgs. 39/2021 presso il Dipartimento per lo Sport e gestito tramite Sport e Salute, rappresenta oggi il punto di riferimento unico per ASD e SSD. L’iscrizione, che avviene tramite l’organismo affiliante (Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione), costituisce la condizione per il riconoscimento quale ente sportivo dilettantistico e per l’accesso alle agevolazioni fiscali.
Oltre alla vita dell’ente (dati anagrafici, statuto, cariche, aggiornamenti periodici), nel RASD passa quasi tutta la gestione del lavoro sportivo:
- comunicazione di inizio, proroga, trasformazione e cessazione delle co.co.co. sportive, con valore di Unilav;
- registrazione dei compensi erogati ai collaboratori;
- calcolo dei contributi e predisposizione del flusso UNIEMENS per l’INPS;
- Libro Unico del Lavoro per i compensi fino a 15.000 euro;
- comunicazione dei volontari che ricevono rimborsi forfetari e dei relativi importi;
- gestione delle designazioni dei direttori di gara.
Occorre tuttavia considerare due aspetti. In primo luogo, le semplificazioni del RASD riguardano le co.co.co. sportive; i dipendenti, i co.co.co. amministrativo-gestionali e i compensi oltre 15.000 euro seguono in gran parte le procedure ordinarie. In secondo luogo, i dati del Registro possono essere confrontati con quelli di INPS e Agenzia delle Entrate, quindi eventuali incongruenze tra contratto, compensi comunicati e CU sono facilmente rilevabili.
Volontari sportivi: rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili
Accanto ai lavoratori, ASD e SSD possono avvalersi di volontari (art. 29), che mettono a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo.
Sono ammessi due tipi di rimborso:
- rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per attività svolte fuori dal Comune di residenza;
- rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili, anche nel proprio Comune, ma solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione, CONI, CIP o Sport e Salute. L’organo sociale deve deliberare in quali casi e per quali attività sono ammessi.
I nominativi dei volontari che ricevono rimborsi forfetari e gli importi vanno comunicati nel RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
La circolare 7/E/2026 ha precisato un aspetto importante: i rimborsi forfetari non sono reddito per il volontario, ma si sommano ai compensi di lavoro sportivo ai fini della soglia dei 15.000 euro. Chi è volontario in un’associazione e istruttore retribuito in un’altra deve quindi considerarli nel conteggio. Se la soglia è già superata, il rimborso diventa imponibile e l’ente deve applicare la ritenuta d’acconto. Resta inoltre dibattuto se il limite dei 400 euro vada riferito al singolo volontario o al singolo ente erogante: in attesa di indicazioni univoche, appare opportuno adottare l’interpretazione più prudente.
Conclusioni: una gestione corretta del lavoro sportivo
La riforma ha reso il lavoro sportivo nelle ASD e SSD più tutelato, ma anche più complesso sotto il profilo gestionale. Le agevolazioni sono rilevanti: la maggior parte dei collaboratori delle ASD e SSD resta sotto i 15.000 euro annui e paga contributi solo in misura ridotta. Per beneficiarne correttamente sono tuttavia necessari un inquadramento corretto di ogni figura, contratti aderenti alla realtà e un monitoraggio costante delle soglie e delle scadenze nel RASD.
Il quadro normativo continua inoltre a evolversi, con interventi legislativi e chiarimenti di prassi ogni anno: è pertanto opportuno verificare periodicamente che contratti e procedure dell’ente siano aggiornati.
Per impostare correttamente i rapporti di lavoro sportivo e gestire gli adempimenti verso INPS, Agenzia delle Entrate e RASD, l’assistenza di un professionista risulta spesso determinante. Lo Studio Fracchia (contatti – Studio Fracchia) affianca da anni associazioni e società sportive dilettantistiche con un supporto concreto in materia di consulenza del lavoro e fiscale.
FAQ
Sì. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono reddito fino a 15.000 euro annui. La soglia vale per tutte le forme contrattuali, compreso il lavoro subordinato, e si calcola sommando i compensi ricevuti da tutti gli enti sportivi.
I contributi alla Gestione Separata sono dovuti solo sulla parte di compensi che supera 5.000 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027 si calcolano sul 50% dell’imponibile. La franchigia non si applica al lavoro subordinato.
La legge presume la collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione non supera 24 ore settimanali, escluso il tempo delle manifestazioni sportive, e quando è coordinata sul piano tecnico-sportivo con i regolamenti degli organismi affilianti.
L’instaurazione della co.co.co. sportiva va comunicata nel RASD entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto, anche se il compenso è inferiore a 5.000 euro.
No, i co.co.co. sportivi sono coperti dall’assicurazione obbligatoria dei tesserati. L’obbligo INAIL resta per i lavoratori subordinati e per i collaboratori amministrativo-gestionali.
I rimborsi fino a 400 euro mensili non sono reddito per il volontario. Secondo la circolare 7/E/2026, però, concorrono al raggiungimento della soglia dei 15.000 euro: oltre tale limite diventano imponibili e soggetti a ritenuta.




