Il DL 162/2026 introduce, per il solo anno 2027, l’esenzione dal bollo auto a favore delle persone fisiche. Ecco chi ne ha diritto, quali veicoli rientrano nell’agevolazione e come individuare il mezzo esente in caso di più veicoli posseduti.
La novità normativa: esenzione bollo auto per il 2027
Con il DL 17 settembre 2026 n. 162 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026), recante “Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale”, il Legislatore ha introdotto una misura molto attesa: l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2027, limitata a un solo veicolo per contribuente.
Si tratta, come precisato dallo stesso testo normativo, di una misura temporanea, riferita al solo anno d’imposta 2027. L’obiettivo dichiarato dal Governo è quello di renderla strutturale in un secondo momento, attraverso la prossima Legge di Bilancio; allo stato attuale, tuttavia, l’agevolazione resta circoscritta ai versamenti con termine ordinario di pagamento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Ricordiamo che il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la decadenza: il testo, quindi, potrebbe subire modifiche in sede di conversione. Lo Studio seguirà l’iter parlamentare e aggiornerà tempestivamente la clientela su eventuali variazioni.
I beneficiari dell’esenzione del bollo auto
Il beneficio è riservato, in via generalizzata, alle persone fisiche, senza che siano richiesti requisiti reddituali o ISEE.
Possono usufruirne tutti i soggetti che, in base al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), risultano tenuti al versamento del bollo auto in relazione al veicolo, ossia:
- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing);
- utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (noleggio a lungo termine).
Restano invece esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti assimilati). Un aspetto ancora da chiarire in via ufficiale riguarda le imprese individuali e i lavoratori autonomi che utilizzano veicoli strumentali: pur essendo giuridicamente “persone fisiche”, non è ancora certo se il Legislatore abbia inteso includerli nella platea dei beneficiari o riservare l’agevolazione ai soli privati cittadini. Su questo punto sarà opportuno attendere chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate o indicazioni in sede di conversione del decreto.
Quali veicoli rientrano nell’esenzione
L’agevolazione riguarda, purché il veicolo sia regolarmente assicurato:
- le autovetture con alimentazione a benzina o gasolio (anche ibride, cioè in combinazione con altra fonte di propulsione), di potenza non superiore a 80 kW (circa 109 CV);
- i motocicli e i ciclomotori con alimentazione a benzina (anche ibridi), senza limiti di potenza, a condizione però che il contribuente non possieda alcuna autovettura agevolabile.
Il dato della potenza va verificato al punto P.2 della carta di circolazione. Secondo le stime diffuse in sede di approvazione del provvedimento, rientrerebbe nella soglia circa il 70% del parco auto circolante in Italia.
Un solo veicolo per contribuente: i criteri di individuazione
Il punto più delicato dell’agevolazione – e quello su cui si concentrano i maggiori dubbi applicativi – riguarda l’ipotesi in cui il contribuente possieda più veicoli potenzialmente agevolabili. La norma, infatti, non lascia alcuna discrezionalità di scelta al contribuente: il veicolo esente è individuato secondo criteri oggettivi e vincolanti.
Più autovetture agevolabili (potenza ≤ 80 kW)
L’esenzione si applica all’autovettura con la minore potenza (in kW). In caso di pari potenza, si guarda all’autovettura per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di importo minore.
Auto e moto/ciclomotore posseduti insieme
Se il contribuente possiede sia un’autovettura agevolabile (potenza ≤ 80 kW) sia una moto, l’esenzione spetta solo all’autovettura: resta dovuto il bollo per il motociclo o il ciclomotore. Viceversa, se l’unica autovettura posseduta supera gli 80 kW (e quindi non è agevolabile), l’esenzione si sposta sul veicolo a due ruote.
Più motocicli
Vale lo stesso criterio delle autovetture: esenzione al motociclo di minore potenza; a parità di potenza, a quello con tassa di importo minore.
Più ciclomotori
In questo caso il criterio cambia: l’esenzione spetta al ciclomotore con la data di prima immatricolazione più remota.
Il quadro temporale e territoriale
L’esenzione riguarda esclusivamente i versamenti del bollo auto con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Restano quindi dovuti, secondo le ordinarie regole, i versamenti con scadenza precedente o successiva a tale periodo.
Sotto il profilo territoriale, l’agevolazione si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo.
Il caso dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti
Un tema di interesse per le imprese individuali riguarda i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Poiché l’agevolazione è riservata alle persone fisiche, le società di capitali ne restano escluse a priori. Resta invece da chiarire il trattamento applicabile alle imprese individuali che concedono in uso promiscuo veicoli aventi i requisiti per l’esenzione: qualora il beneficio fosse esteso anche a questi soggetti, il datore di lavoro risparmierebbe integralmente il costo del bollo, senza che ciò comporti effetti sulla tassazione del fringe benefit in capo al dipendente utilizzatore, calcolato secondo le ordinarie regole dell’art. 51 del TUIR (dal 1° gennaio 2027, art. 54 del D.Lgs. 117/2026).
Come verificare la propria situazione
Per capire se il proprio veicolo rientra nell’esenzione è sufficiente:
- individuare la potenza in kW riportata al punto P.2 della carta di circolazione;
- verificare che il veicolo sia regolarmente assicurato;
- in presenza di più veicoli potenzialmente agevolabili, applicare i criteri di priorità sopra illustrati (minore potenza, minore importo del bollo a parità di potenza, data di immatricolazione più remota per i ciclomotori).
Considerata la complessità dei criteri di individuazione del veicolo esente in presenza di più mezzi, e le incertezze ancora aperte su alcune categorie di contribuenti (in particolare titolari di partita IVA e imprese individuali), consigliamo alla clientela di contattare lo Studio per una verifica puntuale della propria posizione, anche in vista dell’eventuale conversione in legge del decreto.
FAQ – Le domande più frequenti sul bollo auto 2027
Chi ha diritto all’esenzione dal bollo auto nel 2027?
Tutte le persone fisiche soggette passive della tassa automobilistica (proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori in leasing o in noleggio a lungo termine), senza limiti di reddito o ISEE, per un solo veicolo.
Quali auto sono escluse dall’esenzione?
Le autovetture con potenza superiore a 80 kW e quelle alimentate esclusivamente a GPL o metano (senza combinazione con benzina o gasolio) non sono espressamente ricomprese secondo il testo del decreto, che fa riferimento ad alimentazione a benzina o gasolio, anche ibrida.
Se possiedo due auto sotto gli 80 kW, quale viene esentata?
Quella con la potenza minore espressa in kW. Se le due auto hanno la stessa potenza, è esente quella per cui sarebbe dovuto l’importo di bollo più basso.
Ho un’auto e anche una moto: posso avere due esenzioni?
No. Se possiedi un’autovettura agevolabile (potenza fino a 80 kW), l’esenzione si applica solo a quella; il bollo sulla moto resta dovuto. Se invece la tua unica auto supera gli 80 kW, l’esenzione si applica alla moto.
Ci sono limiti di potenza per moto e ciclomotori?
No, per motocicli e ciclomotori non è previsto alcun limite di potenza, purché il contribuente non possieda un’autovettura agevolabile.
L’esenzione vale anche per le auto in leasing o a noleggio lungo termine?
Sì, il beneficio spetta al soggetto tenuto al pagamento del bollo secondo le risultanze del PRA, quindi anche a utilizzatori in leasing o in locazione a lungo termine senza conducente, purché persone fisiche.
Per quanto tempo dura l’esenzione?
Solo per il 2027: si applica ai versamenti con termine ordinario di pagamento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Non è (ancora) una cancellazione strutturale della tassa.
L’esenzione vale in tutta Italia?
Sì, anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con l’ente titolare del tributo.
Devo fare domanda per ottenere l’esenzione?
Il decreto non prevede, allo stato, un adempimento specifico da parte del contribuente: l’esenzione dovrebbe operare automaticamente sulla base dei dati del PRA. Restano da definire le modalità operative, che potrebbero essere chiarite con successivi provvedimenti attuativi.
Il decreto è già definitivo?
Il DL 162/2026 è in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni: in questa fase il testo potrebbe subire modifiche.




