A partire dal 1° gennaio 2026, la fiscalità degli Enti del Terzo Settore (ETS) subisce una trasformazione strutturale. Il Titolo X del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) introduce un nuovo regime fiscale organico per tutti gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), segnando la definitiva dismissione della disciplina transitoria precedente.
La riforma delinea un percorso di razionalizzazione normativa volto a favorire operatori non commerciali mediante regimi forfettari differenziati.
Quadro Normativo
Fino al 31 dicembre 2025, gli ETS iscritti al RUNTS hanno operato sotto un regime transitorio, mantenendo la disciplina ONLUS (L. 398/1991) e l’art. 148 TUIR per le imposte dirette, in attesa dell’operatività del Titolo X CTS.Dal 1° gennaio 2026, tale regime decade e prende il via l’applicazione del nuovo impianto contenuto negli articoli 79-89 del Codice del Terzo Settore, che disciplina organicamente:
- criteri di commercialità e non commercialità delle attività;
- regimi forfettari differenziati per le imposte dirette;
- esenzioni e agevolazioni IVA;
- semplificazioni amministrative e contabili.
Applicabilità e Destinatari
Il nuovo regime si applica a tutti gli ETS iscritti al RUNTS, con modalità differenziate a seconda della tipologia (ODV, APS, Fondazioni, Imprese Sociali, ecc.) e della dimensione economica dell’ente. Rimangono esclusi dal perimetro gli ETS non iscritti al RUNTS e le associazioni non ricondotte a una delle categorie previste dal CTS.
Articolo 80 CTS: regime forfettario generale
L’articolo 80 del Codice del Terzo Settore introduce un regime forfettario generale applicabile a tutti gli ETS che esercitano attività non commerciali (o commerciali in misura marginale), con esclusione delle imprese sociali disciplinate dagli articoli da 74 a 77 CTS.
La non commercialità è determinata sulla base di criteri normativi contenuti nell’art. 79 CTS:
- assenza di distribuzione di utili o avanzi gestioni ai soci o partecipanti;
- destinazione del patrimonio secondo statuto, in caso di scioglimento;
- perseguimento esclusivo di scopi civici, solidaristici e di utilità sociale;
- operatività principalmente verso i propri associati o per finalità generali di utilità sociale.
Coefficienti e determinazione del reddito
Ai sensi dell’art. 80 CTS il reddito complessivo è determinato mediante applicazione di coefficienti di redditività alle diverse tipologie di attività svolte:
- 1% per servizi e attività dirette alle finalità istituzionali (ad es. erogazioni di servizi sociali, culturali, sportivi);
- 3% per altre attività commerciali connesse (ad es. gestioni di ristoranti presso impianti sportivi, vendita di biglietti, sponsor);
- imputazione ordinaria per redditi da capitale e immobili non utilizzati in via diretta.
Il reddito così determinato è soggetto a tassazione IRES al 19% (o alle aliquote ordinarie in caso di scelta del regime ordinario).
La disciplina prevede altresì esenzioni parziali e agevolazioni per talune categorie, in coerenza con finalità di incentivazione dell’attività di terzo settore.
Obblighi contabili e amministrativi
Gli ETS in regime forfettario art. 80 CTS rimangono assoggettati ai seguenti obblighi:
- tenuta della contabilità semplificata (ex artt. 13-16 D.Lgs. 139/2015);
- compilazione del Modello 770 per dichiarazione delle imposte dirette;
- presentazione della dichiarazione IVA annuale (se soggetti passivi IVA);
- versamento IVA trimestrale o mensile in caso di obbligo di registrazione.
Articolo 86 CTS: regime forfettario speciale per ODV e APS
L’articolo 86 del Codice del Terzo Settore delinea un regime forfettario speciale particolarmente agevolato, riservato alle sole Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).
L’accesso a questo regime è subordinato a requisiti stringenti:
- iscrizione al RUNTS come ODV o APS;
- svolgimento di attività esclusivamente non commerciali, salvo ricavi commerciali annui non superiori a 85.000 euro;
- assenza di trasformazione successiva in impresa commerciale ordinaria.
Coefficienti Ridotti e Tassazione Effettiva Minima
Il regime forfettario speciale applica coefficienti di redditività significativamente ridotti:
- 1% per ODV (indipendentemente dalla tipologia di attività);
- 3% per APS (sulle attività commerciali fino a 85.000 euro).
Applicando questi coefficienti ridotti, la tassazione IRES risulta particolarmente contenuta:
- ODV: 1% di ricavi × 19% IRES = 0,19% di carico fiscale effettivo;
- APS: 3% di ricavi × 19% IRES = 0,57% di carico fiscale effettivo (su quota commerciale).
Questa struttura tributaria rappresenta un incentivo significativo per il mantenimento e lo sviluppo di associazioni di volontariato e promozione sociale, favorendo la gestione snella e la destinazione di risorse verso le finalità istituzionali.
Semplificazioni amministrative per ODV e APS
Oltre ai benefici tributari, il regime art. 86 CTS prevede semplificazioni procedurali rilevanti che riducono significativamente gli oneri amministrativi, permettendo agli enti di concentrare risorse sulla mission istituzionale:
- esonero dalla presentazione della Comunicazione Unica (CU) per dati amministrativi;
- esonero dall’adozione del modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 (salvo decisione volontaria);
- possibilità di ricorrere a contabilità semplificate e registri semplificati.
Disciplina IVA: esenzioni e agevolazioni fino al 2036
Indipendentemente dal regime forfettario prescelto, gli ETS godono di esenzioni IVA significative sulle attività dirette al perseguimento delle finalità istituzionali.
Rientrano in tale ambito:
- servizi di assistenza socio-sanitaria;
- attività culturali, ricreative e sportive dilettantistiche;
- istruzione e formazione;
- ricerca e innovazione sociale.
La disciplina IVA per gli ETS opera secondo il principio di neutralità fiscale: gli enti operanti nel non commerciale non sono soggetti passivi IVA sulle attività esenti, ma possono comunque recuperare l’IVA su acquisti e importazioni funzionali alle attività esenti (crediti IVA), nel rispetto della normativa pro rata vigente.
È importante segnalare che la disciplina IVA speciale per ETS, ODV, APS, ASD e SSD è stata prorogata fino al 31 dicembre 2036 (D.L. 168/2024), superando il precedente scadenzario al 2027. Ciò garantisce continuità normativa e prevedibilità per gli operatori del terzo settore nel medio termine.
Scelta tra Art. 80 e Art. 86 per ODV/APS
Per le ODV e APS, la scelta tra il regime generale (art. 80) e il regime speciale (art. 86) deve considerare:
- volume di ricavi commerciali: se < 85.000 euro, l’art. 86 è generalmente più conveniente per i coefficienti ridotti e le semplificazioni;
- evoluzione prospettica: se l’ente intende espandere l’attività commerciali oltre la soglia, valutare art. 80 per evitare successive transizioni;
- carico amministrativo: l’art. 86 offre semplificazioni significative, rilevanti per enti con risorse limitate;
Nota: l’applicazione concreta richiede la verifica della qualifica di ETS non commerciale (art. 79) e della natura commerciale/non commerciale delle singole attività (artt. 5 e 6).
Conclusioni
L’entrata in vigore della nuova fiscalità ETS dal 1° gennaio 2026 rappresenta un’opportunità significativa di razionalizzazione e di benefici tributari per gli operatori del terzo settore, purché gestita con consapevolezza e pianificazione. I regimi forfettari generali (art. 80) e speciali (art. 86 per ODV/APS) assicurano carichi fiscali effettivi bassissimi, incentivando la sostenibilità economica delle organizzazioni non profit.




