Dichiarazioni d’Intento: disciplina e operatività per esportatori abituali

Dichiarazioni d Intento

Le dichiarazioni d’intento (o “lettere d’intento”) consentono ai soggetti qualificati come “esportatori abituali” di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972.

Con l’avvio di ogni nuovo periodo d’imposta, gli esportatori abituali devono provvedere tempestivamente alla trasmissione delle dichiarazioni d’intento per gli acquisti e le importazioni programmate nei primi mesi dell’anno, in quanto la dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima dell’operazione di importazione.

Quadro Normativo e Requisiti di Accesso

La qualifica di esportatore abituale si acquisisce quando le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie e assimilate) realizzate nell’anno d’imposta precedente superano il 10% del volume d’affari complessivo, al netto di transiti e depositi IVA. Tale qualifica permette al soggetto di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta, fino a concorrenza del plafond disponibile.

Il plafond utilizzabile è determinato secondo due metodologie alternative:

  • metodo fisso: basato sull’anno solare precedente;
  • metodo mobile: calcolato sugli ultimi 12 mesi.

La dichiarazione d’intento può riguardare:

  • un’operazione singola, per un importo specifico determinato;
  • più operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo complessivo.

È importante sottolineare che la dichiarazione deve essere monitorata nel quadro VC della dichiarazione IVA annuale.

Modello DI: compilazione e trasmissione

Il modello DI (in vigore dal 2 marzo 2020, provv. Agenzia Entrate n. 96911/2020) costituisce il documento ufficiale per la comunicazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. La struttura è semplice e si compone di due sezioni:

  • frontespizio: all’interno del quale vengono evidenziate le generalità del dichiarante e del destinatario della dichiarazione, nonché le modalità di calcolo del plafond (fisso o mobile) e l’importo dello stesso;
  • quadro A: in cui sono descritte le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, salvo che sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA.

Dal 2020, l’esportatore abituale non ha più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma ha soltanto l’obbligo di presentazione telematica della stessa prima dell’operazione da effettuare. L’Agenzia rilascia dunque una ricevuta telematica contenente il protocollo di ricezione, che costituisce elemento essenziale per la fatturazione e per la tracciabilità dell’operazione.

Nel caso di aumenti del plafond, qualora l’esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione già presentata, è tenuto a produrre una nuova dichiarazione indicante l’ulteriore ammontare. Analogamente, il cliente può manifestare al fornitore, anche attraverso comportamento concludente, la volontà di non utilizzare il plafond per determinate operazioni senza revocare la dichiarazione nella sua totalità.

Obblighi del Fornitore e Responsabilità Fiscale

Il fornitore assume responsabilità significative allorché riceve una dichiarazione d’intento. Secondo la normativa vigente (art. 7, co. 3 e 4-bis, DLgs. 471/97; art. 32, co. 3 e 7, DLgs. 173/2024), il fornitore è sanzionato con penalità dal 100% al 200% dell’imposta non versata se effettua operazioni non imponibili in mancanza della dichiarazione d’intento.

È obbligatorio che il fornitore verifichi dunque l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate prima di procedere con la relativa operazione. Questa verifica può essere effettuata accedendo al proprio Cassetto Fiscale. La mancata verifica, anche laddove il fornitore ritenga erroneamente di avere riscontrato la dichiarazione, non scusa il pagamento della sanzione.

Fatturazione Elettronica

L’emissione della fattura elettronica relativa ad operazioni ex. art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972 deve sottostare a tecniche di compilazione ben precise:

  • Campo 2.2.1.14: codice specifico N3.5 con dicitura “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
  • Blocco 2.2.1.16 (per ogni dichiarazione d’intento richiamata):
    • campo 2.2.1.16.1: dicitura “INTENTO”;
    • campo 2.2.1.16.2: protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e suo progressivo, separati da “-” o “/” (es. 08060120341234567-000001);
    • campo 2.2.1.16.4: data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora la dichiarazione d’intento sia stata successivamente invalidata a seguito dei controlli dell’Agenzia (provv. Agenzia Entrate 293390/2021), la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio viene invalidata e scartata, con comunicazione dei motivi nella ricevuta.

Applicazioni specifiche e limitazioni

Importazioni e Sistema AIDA

Gli esportatori abituali possono avvalersi della dichiarazione d’intento per effettuare importazioni senza applicazione dell’IVA. All’atto della presentazione della dichiarazione doganale di importazione, l’operatore comunica l’importo del plafond che intende utilizzare per la specifica importazione.

Il sistema AIDA (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, effettua automaticamente controlli sulla sussistenza di una valida dichiarazione d’intento, verifica la capienza del plafond IVA in DI e riscontra la corrispondenza dei dati segnalati all’interno del documento. In caso di incongruenze, il sistema rigetta la dichiarazione di importazione.

All’atto dello svincolo della dichiarazione, il sistema AIDA invia in tempo reale all’Agenzia delle Entrate l’importo effettivamente utilizzato. Nel caso di dichiarazioni d’intento per più operazioni, il sistema comunica all’Agenzia la disponibilità residua del plafond, aggiornando il saldo di uno specifico “conto a scalare”.

Estrazioni da Depositi IVA

È altresì ammesso avvalersi della dichiarazione d’intento per l’estrazione di beni dai depositi IVA, seguendo le medesime procedure di verifica e tracciamento.

Cessioni di Carburanti

L’art. 6, co. 1, lett. c), DL 124/2019 impedisce l’utilizzo della dichiarazione d’intento per le cessioni e le importazioni definitive dei carburanti assoggettati alla disciplina speciale ex L. 205/2017, riferita all’immissione in consumo dal deposito fiscale o all’estrazione dal deposito di un destinatario registrato di tali prodotti.

Sono esclusi dal divieto, a determinate condizioni, gli acquisti di gasolio commerciale da parte delle imprese di trasporto di merci e persone di cui all’art. 24-ter del DLgs. 504/95.

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